Tribunale de L'Aquila, Sentenza 1° dicembre 2011, n. 769
La pronuncia che si annota suscita interesse in quanto costituisce una delle rare decisioni provenienti dalle corti di merito che, uniformandosi al principio di diritto ora enunciato in forma solenne dallo stesso giudice di legittimità, afferma e conferma, anche nella sede di merito, la natura solidale della responsabilità dei comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio a fronte delle obbligazioni relative al pagamento degli oneri condominiali. Infatti, come avremo modo di esaminare, la pur naturale divisibilità dell'obbligazione pecuniaria dei comproprietari di un appartamento sito in un condominio di contribuire agli oneri condominiali, non preclude di affermare comunque la solidarietà del vincolo tra i contitolari medesimi.
Destinatario di un'ingiunzione di pagamento a titolo di oneri condominiali non corrisposti e relativi a diverse annualità, il comproprietario di un immobile sito in un condominio, in sede di opposizione, incentra la propria difesa sulla ritenuta parziarietà dell'obbligazione di pagamento delle spese condominiali relative alle unità oggetto di comunione ordinaria, con conseguente imputazione della somma rivendicata ed azionata in via monitoria dal condominio nei soli limiti della quota di proprietà dell'immobile.
La tesi avanzata dal comproprietario opponente, fondata su di una presunta estensione, anche alla fattispecie in esame, del criterio di parziarietà che oggi – grazie al contributo determinante delle Sezioni Unite della Corte di cassazione – governa il regime di responsabilità dei singoli partecipanti al condominio per le obbligazioni contratte verso i terzi, è tuttavia sconfessata dal giudice del merito, il quale nella pronuncia in esame uniforma quasi “per relationem” la propria decisione al “dictum” espresso in una recente sentenza della Suprema Corte (cfr., Cassazione civile, Sezione II, sentenza 21 ottobre 2011, n. 21907), la quale, nell'assumere una precisa posizione proprio in ordine alla specifica questione sollevata, ha espressamente enunciato il principio secondo il quale “i comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica ed i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 c.c., secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume. Nella parte motiva, il giudice del foro abruzzese precisa che il principio affermato dal Supremo Collegio in una nota pronuncia resa a Sezioni Unite (cfr., Cassazione civile, Sezioni Un, sentenza 8 aprile 2008, n. 9148) e diretto ad affermare la natura parziaria e non già solidale della responsabilità dei condomini per le obbligazioni contratte dall'amministratore in nome e per conto del condominio, non è suscettibile di essere esteso anche alla fattispecie in esame: non si tratta, infatti, di “principio di diritto” tale da porsi - in altre situazioni di condebito per obbligazioni pecuniarie - con la forza e con il “vincolo” che assiste l'enunciazione delle Sezioni Unite.
La decisione del foro aquilano ribadisce che, nella comunione ordinaria, le obbligazioni dei comproprietari, in particolare relativamente alle spese condominiali inerenti alla contitolarità “pro indiviso” di un appartamento facente parte di un condominio, ricadono nella disciplina del condebito ad attuazione solidale. L'opzione ermeneutica in favore del vincolo solidale accolta anche dal giudice del merito contribuisce a dare continuità ad un orientamento consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità. In particolare, pur nella diversità e nella evoluzione delle motivazioni addotte a sostegno della tesi favorevole ad affermare la natura solidale di siffatte obbligazioni, la questione risulta affrontata già verso la fine degli anni cinquanta. In particolare, sulla scorta delle stesse indicazioni provenienti dal Supremo Collegio è opportuno ricordare: (i) Cassazione civile, Sez. II, sentenza 5 giugno 1959, n. 1689, secondo cui l'obbligazione relativa alle spese condominiali incombente sui proprietari “pro indiviso” di un appartamento ha carattere solidale, sia perché l'obbligazione stessa viene determinata in funzione della porzione reale dell'immobile, sia perché i comunisti “pro indiviso” di una porzione non possono essere considerati direttamente condomini; (ii) Cassazione civile, Sez. II, sentenza 10 febbraio 1970, n. 335, secondo cui i comproprietari “pro indiviso” di un appartamento sito in un edificio condominiale non possono essere considerati quali condomini singoli, ma nel loro insieme, e, dunque, non essendo consentita, riguardo il pagamento delle spese condominiali, un'ulteriore divisione, tutti sono unitariamente, ed in modo indivisibile, obbligati rispetto il condominio; tale conclusione, specifica la corte di legittimità, risulta avvalorata dallo stesso dato normativo: art. 68 disp. att. c.c., il quale prevede che le spese siano corrisposte con riferimento al valore della singola entità immobiliare, considerata nella sua unitarietà; art. 67 disp. att. c.c., secondo cui qualora un piano o una porzione di piano appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea condominiale; (iii) Cassazione civile, Sez. II, sentenza 21 ottobre 1978, n. 4769, la quale ha espressamente affermato che i comproprietari di un appartamento in edificio condominiale sono debitori solidali, verso il condominio, per il pagamento delle spese di cui all'art. 1123 c.c., sicché l'amministratore del condominio può esigere da ciascuno di essi l'intero ammontare del debito, salvo il regresso del “solvens” nei confronti dei condebitori, contitolari della stessa porzione di piano: in forza di tale sentenza, la circostanza che di quelle parti immobiliari individue il soggetto sia comproprietario, non lo esonera né gli limita, verso il condominio, il debito; secondo i principi della solidarietà passiva (art. 1294 c.c.), egli è infatti tenuto per la totalità dell'obbligazione, salvo ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi (art. 1299 c.c.); (iv) Cassazione civile, Sez. II, sentenza 4 giugno 2008, n. 14813, la quale, affrontando un caso di comunione ordinaria di un appartamento in condominio nel quale il ricorrente si doleva della condanna al pagamento anche della quota di contributi imputabile all'altro comproprietario, ha rigettato la censura rilevando che il motivo non chiarisce “perché nella specie dovrebbe essere derogato il principio generale di cui all'art. 1292 c.c. secondo il quale la solidarietà si presume nel caso di pluralità di debitori”.
La decisione in esame, pur nella sinteticità della motivazione, si muove nel solco della recente sentenza resa dal giudice di legittimità: sentenza che, per ampiezza e coerenza del tessuto motivazionale che la sorregge, è ora opportuno ripercorrere brevemente ai fini di una compiuta ed esauriente analisi della questione affrontata anche dal giudice del foro abruzzese. In primo luogo, la decisione, soffermandosi sulla natura dell'obbligazione relativa alle spese condominiali facente carico ai proprietari “pro indiviso” di un appartamento sito in condominio, precisa che l'obbligazione delle spese condominiali viene determinata con riferimento al valore del piano o porzione di piano “spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini”, come espressamente stabilito dall'art. 68 disp. att. c.c., agli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1136, c.c., previsione coerente con la stessa destinazione delle cose comuni, serventi a porzioni reali dell'immobile e non già a quote ideali. Inoltre, dal lato soggettivo, nel caso di comunione inquadrata nel condominio quale elemento complesso, la comunione medesima viene riguardata, sul piano del diritto positivo, “più nel suo aspetto unitario che non in quello della scomposizione nei singoli diritti di proprietà sulla quota ideale”, come conferma il disposto dell'art. 67 disp. att. c.c., il quale prevede che i comproprietari abbiano un solo rappresentante in assemblea. In altri termini, sottolinea efficacemente la Suprema Corte, poiché l'obbligo del contributo grava sul titolare del piano o della porzione di piano inteso “come cosa unica” e poiché i comproprietari costituiscono, rispetto al condominio, un insieme, ciascuno è tenuto in solido verso il condominio. Infatti, prosegue il giudice di legittimità, nelle obbligazioni contratte per o relative alla cosa comune (artt. 1100 ss. c.c.), ricorrono tutte le condizioni per l'operatività della c.d. presunzione di cui all'art. 1294 c.c.: (i) pluralità di creditori legati da un vincolo di comunione; (ii) unicità della prestazione; (iii) unità della fonte (la c.d. “eadem causa obligandi” del diritto romano). Sotto tale profilo, non rileva che l'obbligazione derivi dalla legge in luogo del contratto: la regola della solidarietà riguarda ogni tipo di obbligazione e non soltanto quelle derivanti da contratto; in quanto tale, essa è destinata ad abbracciare anche l'obbligazione di partecipare alle spese per l'amministrazione della cosa comune, le quali trovano la loro fonte talvolta nella delibera dell'assemblea o nell'attività dell'amministratore, e talvolta direttamente nella legge. Neppure rileva che il condebito si innesti su una situazione, la comunione ordinaria, dominata dal principio della quota. Infatti, la ripartizione pro quota delle spese comuni - ricavabile dal combinato disposto degli artt. 1101 e 1104 c.c. - investe esclusivamente i rapporti interni tra comunisti, non implicando anche un'attuazione parziaria dell'obbligazione per quanto attiene ai rapporti esterni con il creditore. La conferma dell'operatività della regola della solidarietà nei confronti del creditore per le obbligazioni assunte dai comproprietari per la cosa comune, si evince dal disposto dell'art. 1115 c.c. il quale, nel richiamare la solidarietà non come semplice dato di fatto ma come effetto giuridico, contiene anche un tratto peculiare del debito dei comproprietari per la cosa comune rispetto al generale funzionamento dei condebiti ad attuazione solidale, con la previsione della facoltà accordata a ciascun partecipante di esigere l'estinzione delle obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, prelevando la somma occorrente dal prezzo di vendita della cosa stessa. La solida impalcatura argomentativa a sostegno del regime della solidarietà porta inevitabilmente a concludere che i comproprietari di un appartamento in edificio condominiale sono debitori solidali verso il condominio per il pagamento delle spese condominiali: l'amministratore di condominio potrà pertanto agire ed esigere da ciascuno di essi l'intero ammontare del debito, salvo il regresso del “solvens” nei confronti degli altri condebitori.